Datore di lavoro non può conservare il green pass.

«In assenza di esplicite previsioni in
tal senso, al datore di lavoro è, quindi, consentita la sola verifica (al
momento dell’accesso nel luogo di lavoro ovvero a campione) del possesso
della certificazione verde da parte del dipendente senza che lo stesso
possa, invece, avvalersi di altre applicazioni o sistemi informatici che
non siano quelle predisposte dal Governo ed in uso presso tutti i luoghi in
cui le verifiche devono essere effettuate.

Il datore di lavoro che decidesse di conservare i dati (in qualsiasi modo,
sia tramite copia della certificazione, cartacea o digitale, che tramite
raccolta di altri tipi di dati – ad esempio la data di rilascio del Green
Pass) realizzerebbe un trattamento illecito»

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